Responsabilità sanitaria

Maltoni & associati

Specializzati in responsabilità sanitaria

Lo Studio Medico Legale Maltoni & Associati ha acquisito particolare esperienza nel campo della responsabilità sanitaria. Gestiamo ogni anno centinaia casi di malasanità su tutto il territorio nazionale.

Grazie a consolidate collaborazioni multidisciplinari con specialisti di ogni branca della medicina, operativi in diverse regioni italiane, è possibile inoltre garantire valutazioni tecniche che non risentano di possibili condizionamenti ambientali, evitando in questo modo eventuali conflitti di interessi.

Se ritieni di aver subito un danno a causa di un errore medico, diffida da chi ti promette, non prima di un approfondito esame della vicenda di presunta malasanità, una facile e soddisfacente soluzione ai tuoi problemi.

L’accertamento della responsabilità sanitaria, infatti, richiede una adeguata competenza medico legale e scientifica, basata sull’esperienza personale e su un costante aggiornamento professionale, nonché l’associazione con uno specialista clinico di comprovata esperienza e competenza nella disciplina interessata.

Lo Studio Medico Legale Maltoni & Associati, avendo maturato una esperienza decennale in questo specifico complesso e delicato ambito della medicina legale può garantirti massima professionalità ed attenzione nello studio del tuo caso, finalizzato preliminarmente a verificare la presunta responsabilità del medico o della Struttura Sanitaria e quindi a valutare la sua effettiva procedibilità.

L’attività di consulenza, soprattutto in ambito di responsabilità sanitaria, dovrà seguire una rigorosa metodologia valutativa medico legale al fine di evitare di alimentare inutili contenziosi.

Maltoni & associati

Contattaci per una consulenza, analizzeremo il tuo caso con professionalità e serietà.

responsabilità sanitaria

Come valutiamo il tuo caso di malasanità?

Lo studio del tuo caso di presunta malasanità richiederà una preliminare valutazione di procedibilità. Questa prima fase della nostra attività, necessaria a confermare l’esistenza di una responsabilità sanitaria ossia di un errore nel percorso assistenziale e di un danno ad esso riconducibile, sarà propedeutica alla successiva stesura di una eventuale relazione medico legale.

Ogni fase della nostra attività sarà preceduta dalla prospettazione di un preventivo che dovrà essere sottoscritto dal cliente per accettazione e formalizzazione dell’incarico.

Come richiesto dalla Legge 24/2017, più nota come Legge Gelli con la quale il legislatore ha inteso, tra l’altro, rimodulare la materia della responsabilità medica e previsto dallo stesso Codice di Deontologia Medica (art. 62), la valutazione del caso dovrà coinvolgere, in aggiunta allo specialista medico legale, uno specialista nella disciplina che abbia specifica e pratica conoscenza di quanto oggetto di indagine. Una volta individuato lo specialista nella disciplina da coinvolgere nell’esame del caso, sarà anche in questo caso preliminarmente prospettato al cliente l’onorario per l’attività di quest’ultimo.

A titolo orientativo, l’onorario per prestazioni medico legali in ambito di responsabilità professionale sarà richiesto sulla base delle indicazioni fornite dal Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni. Il relativo tariffario SISMLA può essere consultato alla seguente pagina web: www.sismla.org.

Sei stato vittima di malasanità oppure sei un professionista sanitario ingiustamente accusato di malpractice?

Affidati a professionisti esperti per tutelare al meglio i tuoi diritti.

La complessità della materia e della procedura utile alla corretta attivazione di una efficace richiesta risarcitoria richiede comprensibilmente il coinvolgimento di professionisti esperti in questo specifico ambito di attività.

Coloro i quali ritengano di essere stati vittima di malasanità ovvero, nel caso di un medico o un esercente una professione sanitaria, di essere stati raggiunti ingiustamente da una richiesta di risarcimento per presunta malasanità, per tutelare i propri diritti e aumentare le proprie chances di successo, dovranno pertanto affidarsi a professionisti che abbiano maturato una specifica competenza ed esperienza nel campo della responsabilità sanitaria.

Entrando nel merito dell’attività peritale richiesta per la valutazione del danno alla persona in ambito di responsabilità sanitaria, come anticipato, potranno distinguersi due diverse fasi, alle quali eventualmente aggiungerne una terza nel caso in cui si rendesse necessario adire le vie giudiziarie.

valutazione caso

Fase 1

Valutazione preliminare di procedibilità

Questa fase, propedeutica alla eventuale stesura di una relazione tecnica, prevede l’acquisizione della documentazione sanitaria e suo esame, la raccolta anamnestica e l’espressione di un parere preliminare di conferma o di esclusione degli elementi di responsabilità in contestazione.

Nel caso in cui non venga ravvisata alcune responsabilità medica, nell’interesse del cliente e nel rispetto della deontologia professionale, verrà infatti sconsigliato di procedere con la richiesta di risarcimento del danno, evitando così al cliente anche un inutile aggravio economico.

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Fase 2

Redazione di una relazione medico legale

Questa seconda fase, richiederà l’eventuale visita del paziente, lo studio ed approfondimento del caso, il confronto con lo specialista, la valutazione del nesso di causa e delle conseguenze di danno ed infine la stesura di una relazione dattiloscritta.

Nel caso in cui non sia possibile giungere ad una definizione stragiudiziale della vertenza, al fine di tutelare i diritti del cliente, il legale dallo stesso incaricato si vedrà costretto ad adire le vie giudiziarie.

Per l’ambito civilistico, nel rispetto di quanto previsto dalla predetta Legge Gelli (Legge 24/2017), prima di esercitare l’azione innanzi al giudice civile, dovrà essere operato un tentativo di conciliazione ai sensi dell’art. 696 bis cpc (Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite). La presentazione di un ricorso ai sensi dell’art. 696 bis cpc, da ritenersi alternativa all’eventuale procedimento di mediazione ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, costituisce infatti condizione di procedibilità della domanda di risarcimento.

In questo procedimento, il Giudice disporrà una consulenza tecnica d’Ufficio (CTU), nominando uno specialista in medicina legale ed uno o più specialisti nella disciplina oggetto del procedimento che dovranno esprimere parere scritto sugli aspetti di responsabilità sanitaria in contestazione.

Nel caso in cui la consulenza si concluda senza raggiungere una conciliazione oppure il procedimento non termini entro sei mesi dal deposito del ricorso, la domanda diverrà procedibile e dovrà essere depositato ricorso di cui all’art. 702 bis cpc entro 90 giorni dal deposito della relazione di CTU o dalla scadenza del predetto termine perentorio di sei mesi.

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Fase 3

Assistenza giudiziaria

Per l’assistenza medico legale in fase giudiziaria in ambito di contenzioso giudiziario civilistico, sarà pertanto richiesta un’attività professionale aggiuntiva che prevederà:

Anche per questa eventuale ulteriore attività di consulenza nella fase giudiziaria, sarà richiesto un onorario sulla base delle indicazioni tariffarie fornite dal Sindacato Italiano Specialisti di Medicina Legale e delle Assicurazioni.

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